Statuto della Polisportiva Bernate

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Polisportiva Bernate – Associazione sportiva dilettantistica” (d’ora in poi “Associazione”). L’Associazione ha sede in Arcore, p.zza Papa Luciani 5, ed ha durata illimitata. I colori sociali dell’Associazione sono rosso-blu-bianco.

Articolo 2

L’Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazione pur avendo un suo progetto educativo fa riferimento alla realtà educativa della Comunità Pastorale Santa Apollinare di Arcore (d’ora in poi Comunità Pastorale) ed aderirà al CSI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI. L’Associazione potrà altresì aderire al CONI e ad altre Federazioni di promozione sportiva, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Comunita’ Pastorale, nell’ambito della quale si inserisce, coordinandosi con le iniziative religiose, formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Articolo 3

L’oggetto sociale dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, dal CONI e dalle Federazioni sportive di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport. L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Comunità Pastorale ed in particolare della Parrocchia di Bernate di Arcore, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, trattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Articolo 4

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, il CONI e le Federazioni Sportive, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla Comunità Pastorale e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.


TITOLO II – I SOCI

Articolo 5

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un’attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al CSI e alle altre Federazioni Sportive di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta. I soci si distinguono in:

  • atleti – coloro che praticano attività sportiva;
  • non atleti – coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Articolo 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore e da chi ne fa le veci.

Articolo 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni possono partecipare alle assemblee. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l’obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale e di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Articolo 8

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI, del CONI e delle Federazioni Sportive di affiliazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione, ove richiesto. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI, del CONI e delle Federazioni Sportive.

Articolo 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.


TITOLO II – L’ASSEMBLEA

Articolo 11

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Articolo 12

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta dal almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Articolo 13

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Articolo 14

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale.

Articolo 15

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 16, secondo comma.

Articolo 16

L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti, che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Assemblea e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.


TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro-tempore della Parrocchia, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

  • stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Vicario parrocchiale della parrocchia di Maria Nascente, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
  • fissare la data dell’assemblea annuale;
  • redigere il rendiconto economico-finanziario;
  • predisporre la relazione dell’attività svolta;
  • deliberare sulla scelta dei tecnici;
  • assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
  • adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

Articolo 19

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente:

  • esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l’Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
  • ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Articolo 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratori, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un’ente di promozione sportiva.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può affidare le due funzioni anche ad un’unica persona. Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta dei libri dei soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l’invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa dell’Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative, le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione. Il Tesoriere deve semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.


TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23

L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

  • dalle quote associative di iscrizione versate dai soci;
  • dai contributi da privati;
  • dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di Organismi Internazionali;
  • da donazioni e lasciti testamentari;
  • da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  • da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • da ogni altra entrata o provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.
  • da eventuali sponsorizzazioni senza che lo sponsor abbia il diritto di interferire nella gestione dell’Associazione .

I proventi delle attività, nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in alcun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 24

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 marzo di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionati dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.

Articolo 25

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall’Assemblea dei soci , sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla Legge.


TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 26

L’Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti del CSI e delle Federazioni Sportive.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto e al regolamento organico del CSI, del CONI e delle Federazioni Sportive, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Bernate di Arcore, 11 Novembre 2016.