Statuto della Polisportiva Bernate

TITOLO I –  DENOMINAZIONE, SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Polisportiva Bernate – Associazione sportiva dilettantistica” (d’ora in poi “Associazione”). L’Associazione ha sede in Arcore, p.zza Papa Luciani 5, ed ha durata illimitata.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli statuti e dai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

I colori sociali dell’Associazione sono rosso-bleu-bianco.

 

TITOLO II – SCOPO- OGGETTO

Articolo 2

L’Associazione è apartitica, non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. a del Dlgs 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazione pur avendo un suo progetto educativo fa riferimento alla realtà educativa della Comunità Pastorale Santa Apollinare di Arcore (d’ora in poi Comunità Pastorale) ed aderirà al CSI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI. L’Associazione potrà altresì aderire al CONI e ad altre Federazioni di promozione sportiva, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Comunità Pastorale, nell’ambito della quale si inserisce, coordinandosi con le iniziative religiose, formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Articolo 3

 L’associazione si propone di nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali

  1. a) esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza di n.5 attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di CALCIO, PALLAVOLO, ATLETICA, TENNIS TAVOLO e CICLISMO, che dovranno essere ricomprese tra quelle riconosciute dal CONI/CIP nonché ricomprese nell’emenando elenco del Dipartimento per lo sport, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle suddette attività;
  2. b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a)

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio direttivo.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI, dal CONI e dalle Federazioni sportive di affiliazione nonché ricomprese nell’emanando elenco del Dipartimento dello sport,; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport. L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Comunità Pastorale ed in particolare della Parrocchia di Bernate di Arcore, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, trattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

 

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 4

IL numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, il

CONI e le Federazioni Sportive di affiliazione, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla Comunità Pastorale e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Articolo 5

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un’attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al CSI e alle altre Federazioni Sportive di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta. I soci si distinguono in:

  • atleti – coloro che praticano attività sportiva;
  • non atleti – coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore e da chi ne fa le veci.

 

Articolo 6

La qualifica di associato da diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • all’osservanza dello Statuto delle direttive del Centro Sportivo italiano APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’associazione è affiliata;
  • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

 

Articolo 7

L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

 

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni possono partecipare alle assemblee. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l’obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale e di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

 

 

TITOLO IV – RECESSO-ESCLUSIONI

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte

 

Articolo 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
  2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese dall’inizio dell’esercizio sociale.
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi anche morali all’Associazione.

 

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’intestatario e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia rettificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

TITOLO V- RISORSE ECONOMICHE-PATRIMONIO

 

Articolo 11

L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

  • dalle quote associative di iscrizione versate dai soci;
  • dai contributi da privati, eredità, donazioni e legati;
  • dai contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le pubbliche amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
  • proventi dalle eventuali attività diverse purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • altre entrate compatibili a norma di legge;
  • Da eventuali sponsorizzazioni senza che lo sponsor abbia il diritto di interferire nella gestione dell’Associazione

Il patrimonio costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi digestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili di avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.

 

ESERCIZIO SOCIALE

 Articolo 12

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario   da sottoporre        all’approvazione dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 30 marzo di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionati dai soci.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.Igs n. 36/2021, nella relazione di  missione o, nell’ipotesi  in  cui  il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

TITOLO VI  –     ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell’associazione:

  1. Assemblea degli associati
  2. Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente

Assemblea

Articolo 14

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della adunanza mediante invio agli associati di lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accettare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti

 

Articolo 15

L’assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti, che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare.

 

Articolo 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione dalla prima, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

 

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 17

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla messa la liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo svolgimento dell’Associazione.

Alle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione dalla prima, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + uno dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello statuto che per quelle di messa in liquidazione e scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’Assemblea.

 

Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di diciotto fra gli associati maggiorenni. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del consiglio direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il Consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia Maria Nascente o del vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice residente, il Segretario e l’Amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del consiglio.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante invio agli associati di lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, mail, messaggio sms, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il rendiconto economico-finanziario;
  • stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Vicario parrocchiale della parrocchia di Maria Nascente o il vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
  • fissare la data dell’assemblea annuale;
  • predisporre la relazione dell’attività svolta;
  • deliberare sulla scelta dei tecnici;
  • assicurare un     corretto     uso   degli  impianti     sportivi      di      cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
  • adottare tutte  le      misure       necessarie  allo   svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • predisporre regolamenti interni
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale
  • ai membri del consiglio direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (art.11 Dlgs. 36 del 2021).

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta dei libri dei soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l’invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi.

L’Amministratore coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa dell’Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, l’Amministratore può, con potere di firma anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative, le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione. L’Amministratore deve consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20

 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

 

Presidente

Articolo 21

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

  • esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l’Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
  • ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansiono vengono esercitate dal Vice Presidente.

n caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali, alle scritture contabili e all’annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

 

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

 Articolo 23

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’Art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021.

 

Norme finali

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono ih quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.lgs 36 del 2021 e ss.mm.ii.

 

 

Bernate di Arcore, 04 Dicembre 2023